E’ riconosciuto un credito di imposta, pari al 50% delle spese incrementali sostenute in R&S rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015, per investimenti in attività di ricerca e sviluppo effettuati a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino al 31 dicembre 2020.
Le attività di ricerca e sviluppo possono essere svolte anche in ambiti diversi da quelli scientifico e tecnologico (ad esempio, in ambito storico o sociologico).
Beneficiari sono le imprese, compresi i consorzi, le reti di impresa, le imprese agricole.
L’importo massimo annuale del credito di imposta ammonta a 20 milioni euro/per beneficiario.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui i costi per le attività in ricerca e sviluppo sono stati sostenuti.
Spese ammissibili
•spese relative a personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo;
•Quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio;
•Contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati e con altre imprese (“ricerca extra-muros”);
•Competenze tecniche78 e privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne.
•Con la risoluzione n. 19/E del 14 febbraio 2017 dell’Agenzia delle Entrate, sono ammissibili anche le spese sostenute per l’acquisizione di brevetti da società in fallimento, mentre sono esclusi i costi per disegni e marchi.