CONTRATTO A TERMINE – DIRITTO DI PRECEDENZA E ESONERO CONTRIBUTIVO
Il Ministero del Lavoro, con risposta a interpello n.7 del 12 febbraio, ha indicato la corretta
interpretazione dell’art.24, D.Lgs. n.81/15, concernente l’esercizio del diritto di precedenza
nell’ambito della disciplina del contratto a tempo determinato e dell’art.1, co.118, L. n.190/14,
in ordine all’esonero contributivo per un arco temporale di 36 mesi nelle ipotesi di assunzioni a
tempo indeterminato.
Il Ministero precisa che, ferma restando la necessità di dare corretta informazione nell’atto
scritto di apposizione del termine del diritto di precedenza, l’esercizio dello stesso consegue
alla volontà espressa per iscritto da parte del lavoratore entro i termini di legge. Pertanto, in
assenza o nelle more della stessa, il datore di lavoro può legittimamente procedere
all’assunzione di altri lavoratori o alla trasformazione di altri rapporti di lavoro a termine in
essere, sia nelle ipotesi in cui il contratto a termine di durata superiore a sei mesi sia cessato
sia nel caso in cui il contratto a termine, una volta trascorsi i sei mesi, risulti ancora in corso.
In relazione al godimento dell’esonero contributivo di cui alla L. n.190/14, rimane valido il
rispetto delle condizioni già previste all’art.4, co.12, L. n.92/12, e oggi contenute nell’art.31,
D.Lgs. n.150/15, secondo quanto già chiarito nella circolare Inps n.17/15. Pertanto l’esonero
contributivo trova applicazione solo qualora il lavoratore abbia manifestato per iscritto la
volontà di avvalersi di tale diritto.