L’Inps, con circolare n.45 del 29 febbraio, ha offerto chiarimenti in relazione alle seguenti
norme presenti nella Legge di Stabilità 2016:
– Proroga del termine di presentazione delle domande per i benefici previdenziali per i lavoratori
esposti all’amianto (art.1, co.279): è posticipato al 31 dicembre 2016, in luogo del 30 giugno
2015, il termine ultimo per la presentazione all’Inps della domanda di riconoscimento dei
benefici previdenziali, previsti dalla normativa vigente per l’esposizione all’amianto, da parte
degli assicurati Inps e Inail collocati in mobilità dall’azienda per cessazione dall’attività
lavorativa;
– Regime sperimentale donna (art.1, co.281): le lavoratrici hanno accesso al trattamento
pensionistico anticipato in presenza dei prescritti requisiti contributivi e anagrafici, a condizione
che optino per il sistema di calcolo contributivo. In particolare la disposizione in esame è volta
a consentire l’accesso alla pensione anche qualora la decorrenza del trattamento pensionistico
sia successiva al 31 dicembre 2015, ferma restando la maturazione dei requisiti entro tale
data. Detta facoltà di opzione è stata estesa dal co.281 anche alle lavoratrici che entro il 31
dicembre 2015 abbiano maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni (per le
gestioni esclusive dell’Ago 34 anni, 11 mesi e 16 giorni) e un’età anagrafica pari o superiore a
57 anni e 3 mesi per le dipendenti e 58 anni e 3 mesi per le autonome, a prescindere dalla
data di decorrenza del trattamento pensionistico;
– Esclusione dalle penalizzazioni delle pensioni anticipate per soggetti con età inferiore a 62 anni
(art.1, co.299): sono estese ai trattamenti pensionistici anticipati già liquidati negli anni 2012,
2013 e 2014 le disposizioni impartite dall’art.1, co.113, L. n.190/14, di esclusione delle
riduzioni percentuali dei trattamenti di pensione anticipata di cui all’art.24, co.10, terzo e
quarto periodo, L. n.214/11 (riduzione dell’1% per ogni anno di anticipo nell’accesso al
pensionamento rispetto all’età di 62 anni e del 2% per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a
due anni), esclusivamente con riferimento ai ratei di pensione corrisposti a decorrere dal 1°
gennaio 2016.