Economia: Depenalizzazione del reato di omesso versamento dei Contributio Previdenziali


inps-604x338DEPENALIZZAZIONE OMESSO VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

Il D.Lgs. 8/15 ha introdotto norme di depenalizzazione di reati puniti con la sola pena
pecuniaria, alcuni dei quali riguardano illeciti in materia di lavoro.

Dal 6 febbraio 2016 non è più perseguibile penalmente l’omesso versamento delle ritenute
previdenziali operate dal datore di lavoro ai lavoratori dipendenti, ma solo fino ad un massimo
di € 10.000,00. Questa è infatti la novità introdotta dall’art.3, co.6, D.Lgs. n.8/16, che ha
modificato la precedente disposizione normativa, la quale puniva il medesimo comportamento
con la reclusione sino a tre anni e la multa fino a € 1.032,00.

Ora l’omesso versamento, nella nuova formulazione del dettato normativo, è perseguito
penalmente solo qualora l’importo non versato sia superiore a € 10.000,00 annui. Al di sotto di
tale soglia l’omissione verrà punita soltanto con una sanzione amministrativa pecuniaria, da
individuarsi tra il minimo di € 10.000,00 e il massimo di € 50.000,00.

Il datore non è punibile né assoggettabile alla sanzione amministrativa quando provvede al versamento
delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’avvenuto accertamento
della violazione. È evidente che non è una vera e propria depenalizzazione, ma di fatto viene
introdotto un duplice regime:
– fino alla soglia dell’omesso versamento pari a € 10.000,00
– sopra la soglia dell’omesso versamento pari a € 10.000,00.

È poi opportuno evidenziare, come richiamato sia dalla circolare n.6 del Ministero del lavoro,
sia dalla circolare n.5 della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, che la premessa
depenalizzazione trova applicazione retroattiva ancorché la norma nulla disponga in tal senso.

Ai sensi del co.1, art.8, D.Lgs. n.8/16, infatti, le nuove norme che sostituiscono sanzioni penali
con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla
data di entrata in vigore del decreto stesso, sempre che il procedimento penale non sia stato
definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili.

Pare opportuno evidenziare che non sono stati depenalizzati i reati contemplati dal D.Lgs.
81/08 (Testo Unico salute e sicurezza).

 

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