Sono confermati, dalla Legge di Stabilità 2016, anche per i prossimi anni (2016 – 2017) i criteri di determinazione della TARI: il criterio dell’effettiva quantità di rifiuti prodotti è differito al 2018.
Viene eliminato, dalla Legge di Stabilità 2016, qualsiasi paletto sulla determinazione, da parte dei Comuni, degli immobili adibiti ad abitazione principale e concessi a familiari meno abbienti (cancellata la limitazione del caso di comodato d’uso gratuito a parenti in linea retta con ISEE inferiore a 15.000€). E’, infatti, introdotta “ex lege” la riduzione del 50% della base imponibile IMU (in luogo, dunque, dell’esenzione totale) per gli immobili dati in comodato tra figli e genitori a condizione che:
- il contratto di comodato sia regolarmente registrato;
- il comodante possieda un solo immobile in Italia;
- il comodante risieda anagraficamente nonchè dimori abitualmente nello stesso comune in cui è ubicato l’immobile concesso in comodato.
L’agevolazione, in questione, si estende anche al caso in cui il comodante sia possessore, nello stesso Comune in cui si trova l’immobile concesso in comodato, di un altro immobile adibito a propria abitazione principale (non di lusso). La disposizione si applica, inoltre, anche nei casi in cui l’immobile sia concesso in comodato a parenti disabili entro il secondo grado sia in linea retta sia in linea collaterale.
L’IMU non si applica al possesso dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa e alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ad eccezione delle unità immobiliari nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali si applica l’aliquota nella misura ridotta dello 0,4% e la detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, di €200 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
Per quanto riguarda la TASI, il tributo non si applica anche per l’immobile assegnato all’ex coniuge legalmente separato e all’immobile degli appartenenti alle forze dell’ordine trasferiti per ragioni di servizio.