Sulla base della Legge di Stabilità 2016, si estende la deducibilità del costo del lavoro dall’imponibile IRAP, nel limite del 70% per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno 120 giorni nel periodo d’imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell’arco di due anni a partire dalla cessazione del precedente contratto.