Si applica l’aliquota agevolata del 2% dell’imposta di registro anche agli atti di acquisto d’immobile per i quali l’acquirente non soddisfa il requisito della “prima casa” (uno dei tre requisiti fondamentali è costituito dal fatto che non si sia proprietari di alcun altro immobile sito nel territorio dello Stato) e per i quali gli altri due requisiti si verificano (immobile sito in Italia e non avere alcun tipo di proprietà nel Comune di acquisto) e a condizione che quest’ultimo immobile sia alienato entro un anno dalla data dell’atto. In mancanza di detta alienazione sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sovrattassa pari al 30% delle stesse imposte.
Ai fini IRPEF, l’acquirente detrae dall’imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50% dell’importo corrisposto per il pagamento dell’IVA in relazione all’acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2016, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B, cedute dalle imprese costruttrici delle stesse (quindi immobili nuovi). La detrazione è pari al 50% dell’imposta dovuta sul corrispettivo d’acquisto ed è ripartita in dieci quote costanti nell’anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d’imposta successivi.