La Legge di Stabilità2016 ha previsto il rifinanziamento degli strumenti in deroga per un importo pari a 250 milioni di euro, importo che si somma ai 400 milioni di euro già previsti dalla Legge n.92 del 2012 (Legge Fornero).
Potranno essere utilizzate anche per il 2016 le misure consistenti nei contratti di solidarietà di tipo espansivo per un importo pari a 60 milioni di euro. Il contratto di solidarietà espansiva assume un nuovo regime grazie all’art.2bis del D.lgs. 148 del 2015, modificato dal comma 285 della Legge di stabilità 2016. In particolare, gli enti bilaterali ed il FIS, oltre i datori di lavoro, possono versare la contribuzione previdenziale sulla quota di retribuzione persa per i lavoratori interessati dalla riduzione stabile dell’orario di lavoro. I commi 1 e 2 dell’art. 41 del D. lgs 148 del 2015 stabiliscono che i contratti aziendali possono ridurre in modo stabile l’orario di lavoro con contestuale riduzione della retribuzione, programmando l’assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale. In tali casi il datore di lavoro può alternativamente beneficiare di un contributo speciale per ogni lavoratore assunto per i tre anni successivi (nella misura del 15% nel primo anno, 10% nel secondo anno, 5% nel terzo anno) o di una riduzione della contribuzione obbligatoria in una misura analoga a quella prevista per gli apprendisti. Il che si aggiunge alla disciplina prevista dal comma 5 del medesimo articolo 41 che fissa per i lavoratori che abbiano già maturato i requisiti di contribuzione per la pensione di vecchiaia, ma non l’età anagrafica, un regime di compatibilità tra trattamento di pensione e retribuzione ridotta derivante dal contratto di solidarietà espansivo.
Per maggiori informazioni rimandiamo alla lettura della Legge di Stabilità 2016 http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/12/30/15G00222/sg